sul dl persone anziane (art. 3,4,5 L. 33/23) – 15/02/2024

On.le Presidente,

la Legge Delega 33/2023 rappresenta la prima riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti

nella storia del nostro Paese, analogamente a quelle già realizzate in gran parte d’Europa.

Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha presentato lo schema di decreto legislativo recante

disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli

art. 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n.33 della riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti.

In generale, si tratta di un atto che avvia un processo utile e prezioso, ma il provvedimento purtroppo

rinvia su molte parti rilevanti a futuri provvedimenti, rendendolo pertanto poco incisivo e non in grado

oggi di produrre reali cambiamenti. Le persone anziane non autosufficienti non vedranno cambiare le

loro condizioni di vita e di benessere, non riceveranno quei servizi e interventi, in termini di maggiore

offerta, intensità, durata, di cui avrebbero invece bisogno. Un provvedimento che ha un impatto su 10

milioni di persone (3,8 milioni di anziani, i familiari che li assistono e chi lo fa professionalmente), e che

pertanto a noi pare molto vago e insufficiente. Una riforma non può non essere sostenuta anche con

delle risorse aggiuntive, ma oggi denunciamo soprattutto il fatto che viene ancora rinviato l’istituzione

di un nuovo sistema integrato multilivello specifico per la non autosufficienza. Le poche risorse investite

avvengono anche nei settori non decisivi per modificare l’attuale sistema dei servizi.

Vengono proposte su alcuni ambiti sperimentazioni di soli due anni, come ad esempio sulla Prestazione

Universale. Una misura che si aggiunge all’attuale indennità di accompagnamento, ma rivolta solo a chi

ha più di 80 anni, in una condizione di disabilità gravissima e in una condizione di estrema povertà:

poche risorse, povera per poveri: solo 500 milioni di euro per quest’anno a decrescere per i prossimi due

una platea stimabile intorno a 30mila persone.

Corriamo il rischio di uno svuotamento della riforma. I decreti attuativi dovrebbero caratterizzarsi

sull’operatività, sull’assegnazione di responsabilità, sull’individuazione di responsabilità e sulla messa

in azione di sistemi organizzativi integrati. Vediamo perché nel dettaglio, facendo un confronto tra la

legge 33/23 e il Decreto Attuativo.

SISTEMA NAZIONALE ASSISTENZA ANZIANI

La legge 33/23 introduce lo SNAA (Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana non Autosufficiente).

Lo SNAA prevede – a livello centrale, regionale e locale – la programmazione integrata di tutti gli

interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, appartenenti alla sanità, al sociale e alle

prestazioni monetarie Inps. Lo SNAA è mantenuto nella forma, ma cancellato nella sostanza.

La programmazione integrata non riguarda più l’insieme delle misure di responsabilità pubblica bensì i

soli servizi e interventi sociali. Questo rischia di affidare al solo comparto sociale la responsabilità

dell’intera materia della non autosufficienza. Rischia di offrire non un sistema ma una semplice cabina

di regia.

Il SNAA è definito unicamente come insieme di prestazioni delle quali sono responsabili diverse

amministrazioni, che concorrono allo SNAA in base alla programmazione, garantendo “…cooperazione

amministrativa” (comma 3). Ma in questo modo lo SNAA non è altro che la collaborazione (ancorché

programmata) di enti e servizi diversi, il che nulla di nuovo introduce nel sistema, nemmeno nelle

responsabilità e funzioni dei suoi attori. Risulta peraltro enfatico denominare questo insieme come

sistema.

VALUTAZIONI DELLA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ANZIANO

La riforma originale prevedeva una revisione della pletora delle valutazioni della condizione di non

autosufficienza degli anziani, che determinano gli interventi da ricevere. Le valutazioni si riducono a due

soltanto: una di responsabilità statale e una di competenza delle Regioni. Oggi ce ne sono troppe (5-6)

e non collegate tra loro. Se aggiungiamo i cambiamenti che ci saranno con il regionalismo

differenziato… Pur essendo ben impostato, il disegno concreto è stato purtroppo rimandato ad atti

successivi.

NUOVI MODELLI D’INTERVENTO

La Legge Delega prevedeva la riforma dei servizi domiciliari. Si sarebbe dovuto introdurre un modello

di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza. Oggi gli interventi a casa, offerti per lo più

dall’Assistenza domiciliare integrata (Adi) delle Asl, durano in prevalenza al massimo tre mesi, mentre

la non autosufficienza si protrae spesso per anni.

Nel passaggio al Decreto Attuativo viene cancellata la prevista riforma dell’assistenza a casa. Viene

disatteso l’indirizzo che vuole la Casa primo luogo di cura. La permanenza al domicilio continuerà a

gravare sulle spalle dei caregiver e sulle disponibilità anche economiche dei familiari. Le persone che

vogliono e possono essere assistite a casa continueranno di fatto ad essere discriminate, poiché a

queste non vengono riconosciuti i servizi e i supporti di cui beneficiano le persone che sono accolte in

un regime di accreditamento dentro le RSA.

La Legge Delega prevedeva la riforma dei servizi residenziali. Il Decreto attuativo non contiene

indicazioni sostantive e rimanda ad un successivo ulteriore Decreto. Viene nuovamente rinviata una

riforma del comparto, nessuna indicazione su come dovranno essere le RSA del domani, che

ricordiamo che non possono essere solo luoghi di cura ma anche luoghi di vita.

La Legge 33/23 comprendeva la riforma dell’indennità di accompagnamento, la misura più diffusa

(531 Euro mensili senza vincoli d’uso). Era stato previsto un intervento inspirato alle direttrici condivise

dal dibattito tecnico, in particolare:

1) il mantenimento dell’accesso solo in base al bisogno di assistenza (universalismo);

2) la graduazione dell’ammontare secondo tale bisogno;

3) la possibilità di utilizzare l’indennità per fruire di servizi alla persona regolari e di qualità (badanti o

organizzazioni del terzo settore), in questo caso ricevendo un importo maggiore.

L’art. 5 comma 2 della legge delega 33/2023 prevede l’introduzione di “…una prestazione universale

graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale”. Nel passaggio al Decreto la revisione

dell’indennità è scomparsa. È stato aggiunto un intervento temporaneo, per i poveri, grandi anziani in

gravi condizioni, che lascia immutata l’indennità e vi aggiunge ulteriori risorse (850 euro mensili).

Inoltre, per ricevere la misura temporanea sono richiesti non solo un elevato bisogno assistenziale, ma

anche ridotte disponibilità economiche. Viene così introdotto il principio che si può fruire

dell’assistenza per la non autosufficienza solo se, oltre a trovarsi in questa condizione, si è poveri,

mentre attraverso il welfare è necessario sostenere anche le classi medie. L’art. 35 comma 1 del decreto

in esame adotta questa “graduazione del bisogno” con una modalità non appropriata quando prevede

tra i criteri di selezione dell’utenza anche l’ISEE, e dunque la condizione economica, che nulla ha a che

fare con il bisogno assistenziale che riguarda la condizione personale di autonomia della persona.

Concludo rivolgendo alla Commissione e a Lei Presidente un appello affinché la riforma da troppo

tempo attesa da milioni di cittadini italiani (in un Paese in cui in futuro crescerà la popolazione anziana

non autosufficiente) non si trasformi in un’occasione sprecata. Continueremo come Acli a dare il nostro

contributo affinché le condizioni degli anziani non autosufficienti migliorino e consentano a tutti una

vita dignitosa.