sul dl persone anziane (art. 3,4,5 L. 33/23) – 15/02/2024
On.le Presidente,
la Legge Delega 33/2023 rappresenta la prima riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti
nella storia del nostro Paese, analogamente a quelle già realizzate in gran parte d’Europa.
Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha presentato lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli
art. 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n.33 della riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti.
In generale, si tratta di un atto che avvia un processo utile e prezioso, ma il provvedimento purtroppo
rinvia su molte parti rilevanti a futuri provvedimenti, rendendolo pertanto poco incisivo e non in grado
oggi di produrre reali cambiamenti. Le persone anziane non autosufficienti non vedranno cambiare le
loro condizioni di vita e di benessere, non riceveranno quei servizi e interventi, in termini di maggiore
offerta, intensità, durata, di cui avrebbero invece bisogno. Un provvedimento che ha un impatto su 10
milioni di persone (3,8 milioni di anziani, i familiari che li assistono e chi lo fa professionalmente), e che
pertanto a noi pare molto vago e insufficiente. Una riforma non può non essere sostenuta anche con
delle risorse aggiuntive, ma oggi denunciamo soprattutto il fatto che viene ancora rinviato l’istituzione
di un nuovo sistema integrato multilivello specifico per la non autosufficienza. Le poche risorse investite
avvengono anche nei settori non decisivi per modificare l’attuale sistema dei servizi.
Vengono proposte su alcuni ambiti sperimentazioni di soli due anni, come ad esempio sulla Prestazione
Universale. Una misura che si aggiunge all’attuale indennità di accompagnamento, ma rivolta solo a chi
ha più di 80 anni, in una condizione di disabilità gravissima e in una condizione di estrema povertà:
poche risorse, povera per poveri: solo 500 milioni di euro per quest’anno a decrescere per i prossimi due
una platea stimabile intorno a 30mila persone.
Corriamo il rischio di uno svuotamento della riforma. I decreti attuativi dovrebbero caratterizzarsi
sull’operatività, sull’assegnazione di responsabilità, sull’individuazione di responsabilità e sulla messa
in azione di sistemi organizzativi integrati. Vediamo perché nel dettaglio, facendo un confronto tra la
legge 33/23 e il Decreto Attuativo.
SISTEMA NAZIONALE ASSISTENZA ANZIANI
La legge 33/23 introduce lo SNAA (Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana non Autosufficiente).
Lo SNAA prevede – a livello centrale, regionale e locale – la programmazione integrata di tutti gli
interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, appartenenti alla sanità, al sociale e alle
prestazioni monetarie Inps. Lo SNAA è mantenuto nella forma, ma cancellato nella sostanza.
La programmazione integrata non riguarda più l’insieme delle misure di responsabilità pubblica bensì i
soli servizi e interventi sociali. Questo rischia di affidare al solo comparto sociale la responsabilità
dell’intera materia della non autosufficienza. Rischia di offrire non un sistema ma una semplice cabina
di regia.
Il SNAA è definito unicamente come insieme di prestazioni delle quali sono responsabili diverse
amministrazioni, che concorrono allo SNAA in base alla programmazione, garantendo “…cooperazione
amministrativa” (comma 3). Ma in questo modo lo SNAA non è altro che la collaborazione (ancorché
programmata) di enti e servizi diversi, il che nulla di nuovo introduce nel sistema, nemmeno nelle
responsabilità e funzioni dei suoi attori. Risulta peraltro enfatico denominare questo insieme come
sistema.
VALUTAZIONI DELLA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ANZIANO
La riforma originale prevedeva una revisione della pletora delle valutazioni della condizione di non
autosufficienza degli anziani, che determinano gli interventi da ricevere. Le valutazioni si riducono a due
soltanto: una di responsabilità statale e una di competenza delle Regioni. Oggi ce ne sono troppe (5-6)
e non collegate tra loro. Se aggiungiamo i cambiamenti che ci saranno con il regionalismo
differenziato… Pur essendo ben impostato, il disegno concreto è stato purtroppo rimandato ad atti
successivi.
NUOVI MODELLI D’INTERVENTO
La Legge Delega prevedeva la riforma dei servizi domiciliari. Si sarebbe dovuto introdurre un modello
di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza. Oggi gli interventi a casa, offerti per lo più
dall’Assistenza domiciliare integrata (Adi) delle Asl, durano in prevalenza al massimo tre mesi, mentre
la non autosufficienza si protrae spesso per anni.
Nel passaggio al Decreto Attuativo viene cancellata la prevista riforma dell’assistenza a casa. Viene
disatteso l’indirizzo che vuole la Casa primo luogo di cura. La permanenza al domicilio continuerà a
gravare sulle spalle dei caregiver e sulle disponibilità anche economiche dei familiari. Le persone che
vogliono e possono essere assistite a casa continueranno di fatto ad essere discriminate, poiché a
queste non vengono riconosciuti i servizi e i supporti di cui beneficiano le persone che sono accolte in
un regime di accreditamento dentro le RSA.
La Legge Delega prevedeva la riforma dei servizi residenziali. Il Decreto attuativo non contiene
indicazioni sostantive e rimanda ad un successivo ulteriore Decreto. Viene nuovamente rinviata una
riforma del comparto, nessuna indicazione su come dovranno essere le RSA del domani, che
ricordiamo che non possono essere solo luoghi di cura ma anche luoghi di vita.
La Legge 33/23 comprendeva la riforma dell’indennità di accompagnamento, la misura più diffusa
(531 Euro mensili senza vincoli d’uso). Era stato previsto un intervento inspirato alle direttrici condivise
dal dibattito tecnico, in particolare:
1) il mantenimento dell’accesso solo in base al bisogno di assistenza (universalismo);
2) la graduazione dell’ammontare secondo tale bisogno;
3) la possibilità di utilizzare l’indennità per fruire di servizi alla persona regolari e di qualità (badanti o
organizzazioni del terzo settore), in questo caso ricevendo un importo maggiore.
L’art. 5 comma 2 della legge delega 33/2023 prevede l’introduzione di “…una prestazione universale
graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale”. Nel passaggio al Decreto la revisione
dell’indennità è scomparsa. È stato aggiunto un intervento temporaneo, per i poveri, grandi anziani in
gravi condizioni, che lascia immutata l’indennità e vi aggiunge ulteriori risorse (850 euro mensili).
Inoltre, per ricevere la misura temporanea sono richiesti non solo un elevato bisogno assistenziale, ma
anche ridotte disponibilità economiche. Viene così introdotto il principio che si può fruire
dell’assistenza per la non autosufficienza solo se, oltre a trovarsi in questa condizione, si è poveri,
mentre attraverso il welfare è necessario sostenere anche le classi medie. L’art. 35 comma 1 del decreto
in esame adotta questa “graduazione del bisogno” con una modalità non appropriata quando prevede
tra i criteri di selezione dell’utenza anche l’ISEE, e dunque la condizione economica, che nulla ha a che
fare con il bisogno assistenziale che riguarda la condizione personale di autonomia della persona.
Concludo rivolgendo alla Commissione e a Lei Presidente un appello affinché la riforma da troppo
tempo attesa da milioni di cittadini italiani (in un Paese in cui in futuro crescerà la popolazione anziana
non autosufficiente) non si trasformi in un’occasione sprecata. Continueremo come Acli a dare il nostro
contributo affinché le condizioni degli anziani non autosufficienti migliorino e consentano a tutti una
vita dignitosa.